Obiezione di coscienza alla sperimentazione animale
Indicazioni per lo studente
La Legge 12 ottobre 1993, n. 413, relativa alle "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" recita che "I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale" (Art.2, comma 1.), e che "Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell’inizio dello stesso" (Art 3, comma 2).
Documenti scaricabili:
- Facsimile dichiarazione obiezione coscienza
- D.L. 27/01/1992 n. 116
- Legge 12/10/1993 n. 413